La “questione” ha creato non pochi disguidi tanto da creare un dibattito “sociolinguistico” tra le testate giornalistiche: Al Jazeera , il Guardian e Le Monde.
Con la seguente tabella “entriamo nel dettaglio” e mettiamo in evidenza, le condizioni e le tutele, anche normative, dei tre status.
Il termine rifugiato è una “protezione internazionale” delineata dalla Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. Direttiva qualifiche) attuata nell’Ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 251/07.
La norma definisce i criteri sull’attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione sussidiaria.
La condizione di rifugiato viene riconosciuta da una Commissione territoriale dopo la presentazione di apposita domanda che “dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese, una persecuzione personale” ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.
La parola “profugo”, usata in modo più generico, descrive la condizione di chi per povertà, fame o più frequentemente per calamità naturali ha lasciato il proprio Paese, ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale.
Il termine “emigrante”, invece, descrive la condizione di chi decide di spostarsi liberamente per ragioni di “convenienza personale”, senza l’intervento di un fattore esterno. Trattasi di quelle condizioni in cui spostarsi, in un altro paese o in un’altra regione, per cercare di migliorare le condizioni materiali e sociali.
La questione di “immigrante regolare o irregolare” è fondata sulla regolarità delle autorizzazioni. É emigrante regolare colui che risiede in un paese con regolare permesso di soggiorno; è irregolare chi entra in un paese evitando o eludendo i controlli di frontiera.
Tutto questo per dire che, nella pratica quotidiana i controlli alle frontiere nazionali tengono conto delle diverse “tipologie” di straniero. In particolare, in base alle norme dell’area Schengen, i titolari del diritto di libera circolazione sono sottoposti a una verifica minima che consiste nella semplice esibizione di un documento di identità.
Mentre, i cittadini di Paesi dell’area extraeuropea, sono sottoposti a una verifica più approfondita che deve presupporre il possesso di determinati titoli che, non sono solo l’accertamento della situazione personale e l’assenza di cause ostative.
Capita ad esempio di dover “giustificare” lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o per il transito verso un Paese terzo nel quale l’ammissione è garantita.
(g.m.)