Ma il “bello” di avere poche aspettative è che quando inaspettatamente va in porto qualcosa di positivo lo si apprezza ancora di più. E così, proprio quando avevamo perso le speranze che il disegno di legge (presentato il 23 dicembre 2014!!) potesse venire alla luce, ecco che,dopo un lungo stand-by, nel giro di qualche giorno l’iter riprende prepotentemente vita e velocità e, grazie anche al voto di fiducia, si arriva all’approvazione del decreto (il 14.06.2017) tra le urla dei parlamentari delle opposizioni e l’incredulità dei “diversamente liberi”.
Siamo quindi arrivati all’happy end di una lunga telenovela?
Per poter rispondere dobbiamo abbandonare le valutazioni soggettive per esaminare oggettivamente cosa include il pacchetto approvato e quando se ne potranno godere gli, eventuali, benefici. Partiamo con il dire che il decreto è molto eterogeneo e include pene più dure per alcuni reati, una nuova valutazione delle circostanze attenuanti, una diversa procedura per le impugnazioni, un rinnovato metodo di calcolo della prescrizione e due leggi delega in tema di intercettazioni e di riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
Questo primo approfondimento interessa la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, in particolare l’art. 85 del testo che delega il Governo ad emanare dei decreti legislativi recanti modifiche all’Ordinamento Penitenziario.
Si tratta infatti di un decreto legislativo che, come previsto dall’art. 76 della Costituzione, deroga il monopolio legislativo del Parlamento (art. 70 Costituzione).
Secondo il dettato costituzionale il Parlamento attribuisce al Governo l’esercizio del potere legislativo quando le Camere sono impossibilitate a lavorare a testi legislativi tecnicamente complessi (come codici) o che contengono la disciplina di ampie materie corrispondenti ad esigenze di sistematicità e l’iter che si avvia si compone di due fasi.
Nella prima fase (che è quella che si è conclusa in questi giorni rispetto al decreto di cui parliamo) consiste nell’approvazione della Legge di Delegazione, che è una normale legge ordinaria (solo questo è il mezzo possibile per la delega, sussistendo una riserva di legge formale) dal contenuto necessario.
La legge di delegazione deve infatti stabilire la materia oggetto della delega (art. 76 Cost. dice che la delega può aversi solo per “oggetti definiti”).
Deve poi contenere il tempo entro il quale il Governo è tenuto a far uso della potestà legislativa conferitagli e trascorso il quale l’esercizio del potere legislativo ritorna automaticamente nella disponibilità del Parlamento.
Inoltre la legge di delegazione indica i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve ispirarsi nell’approntare il decreto legislativo.
Nel caso della Riforma dell’Ordinamento Penitenziario sono indicati come principi e criteri direttivi i seguenti:
- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative sia con riferimento ai presupposti soggettivi che con riferimento ai limiti di pena;
- eliminazione di automatismi e preclusioni per i recidivi e per talune categorie di reati e per i condannati all’ergastolo che impediscono e ritardano l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari;
- previsione di attività̀ di giustizia riparativa sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative;
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito e di volontariato sia intramurario che esterno;
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;
- all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia per fini processuali sia per favorire relazioni familiari;
- riconoscimento del diritto all'affettività e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
- interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri;
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri;
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi;
- l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età;
Come si può vedere molti dei principi enunciati traggono spunto dall’importante e accurato lavoro svolto con gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, ma come dicevamo, il procedimento ha una seconda fase, che al momento è ancora da attuare.
Infatti nei termini previsti il Consiglio dei Ministri deve deliberare il Decreto Legislativo Delegato conformemente a quanto previsto dalla delega. Successivamente il decreto è emanato dal Presidente della Repubblica nella forma di Decreto Legislativo ( denominato d.lgs, prima erano emananti come d.P.R., ingenerando confusione con i regolamenti governativi, con il rischio di confondere atti che occupano posizioni diverse nella gerarchia delle fonti) ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore, di norma dopo 15 giorni.
Chi scrive pensa che questo sia un grande passo in avanti. Con l’approvazione della Legge Delega e anche rispetto ai contenuti possiamo dire che i criteri individuati accolgono spunti evidenziati da più parti in sede di Stati Generali. Quindi che fare abbandonare il consueto pessimismo della ragione per sostituirlo con l’ottimismo della volontà? Per questa volta sì, sperando di non essere smentiti come in passato.
(D. G.)