Tra i vari benefici esistono i permessi premio che si possono richiedere in base alla pena espiata e alla tipologia di reato. Per dirla breve per tutti i reati non elencati nell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario è possibile accedere al beneficio dopo che si abbia almeno espiato un quarto della pena mentre per quelli elencati dopo avere espiato metà pena. Invece per i condannati all’ergastolo la misura premiale può essere richiesta dopo l’espiazione di almeno 10 anni. I permessi sono concessi dal Magistrato di Sorveglianza, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, dopo avere valutato la mancanza della pericolosità sociale, se si è espiata una pena congrua rispetto alla condanna e se si è tenuta una condotta regolare in istituto. Durante l’anno si hanno a disposizione 45 giorni di permessi e in ciascuna richiesta avanzata non possono superare la durata complessiva di 15 giorni. Importante per il permessante è leggere attentamente il contenuto del permesso non appena gli viene notificato, avendo particolare attenzione agli orari di uscita e rientro presso l’abitazione o il luogo in cui si risiede, agli orari di comparizione per il timbro o firma di visto presentarsi presso la caserma o il commissariato e alle prescrizioni da rispettare: comunissime sono quelle relative all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche (è possibile che al rientro in Istituto a fine permesso si possa essere sottoposti a prelievi) e non frequentare ambienti malfamati e pregiudicati.
Nel caso di gravi motivi familiari, es. malattie, ricoveri o imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente è possibile richiedere il permesso per farvi visita. Il giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza possono concedere agli imputati o ai condannati, valutata tempestivamente la veridicità della richiesta (allegando eventuali certificati), il permesso, in taluni casi anche con scorta.
A.I.