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Giovedì, 25 Ottobre 2018 10:23

Eppur qualcosa si muove (anche in carcere): misure alternative

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Durante l’esecuzione della pena ed in base alla pena espiata l’Ordinamento Penitenziario prevede misure alternative alla detenzione.

In questo caso sarà il detenuto a valutare con attenzione quale richiesta avanzare al Magistrato di Sorveglianza anche dietro consiglio dell’avvocato di fiducia, ovviamente facendo attenzione o meglio a verificare se è in possesso dei requisiti per accedervi in primis. Valutando se si è nei termini per la richiesta in base alla pena scontata, cumulando in questa anche la concessione della liberazione anticipata. Due, non le uniche, delle più conosciute misure alternative alla detenzione sono l’articolo 21 e la semilibertà.
Lavoro esterno comunemente conosciuto come articolo 21, non si tratta di una vera misura alternativa alla detenzione ma di un beneficio concesso dal Direttore dell’Istituto di pena. In questo caso al detenuto viene concessa la possibilità di uscire dal carcere per svolgere attività lavorativa, anche autonoma o frequentare un corso di formazione professionale. L’ammissione al lavoro esterno è previsto nel programma di trattamento, questo viene elaborato dall’equipe (educatore) del carcere, sottoposto al parere del Direttore che a sua volta dispone il provvedimento. Tale trattamento diviene esecutivo solo dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Il detenuto ammesso all’articolo 21 dovrà attenersi scrupolosamente al programma di trattamento, che può essere definito un programma itinerante perché viene indicato il percorso che il detenuto deve eseguire dall’uscita del carcere per recarsi nei luoghi dove svolgerà attività lavorativa, di studio ecc. Inoltre deve rispettare gli orari indicati nel programma e non potrà allontanarsi arbitrariamente dai luoghi indicati. Discorso analogo vale anche per il rientro in Istituto una volta terminate le attività svolte. Il detenuto ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche del programma per esigenze personali e può farlo consultandosi con l’educatore di riferimento.
La semilibertà è la misura alternativa che prevede la concessione al detenuto di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per prendere parte ad attività lavorative, di studio e di volontariato utili al reinserimento sociale. In questo caso la richiesta può essere avanzata dopo aver scontato metà pena per coloro che stanno scontando una pena inflitta per un reato non facente parte dell’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario in tal caso la richiesta può essere presentata dopo aver scontato i 2/3 della pena. Da ricordarsi, per un’istanza completa, bisogna allegare il contratto di assunzione e indicare dove si svolgerà l’attività lavorativa o se per studi l’istituto o l’ateneo dove si è iscritti o per l’attività di volontariato la sede dell’associazione dove verrà svolta l’attività. Se dopo aver concluso le attività si vuole passare del tempo con i familiari prima dell’ingresso in istituto ricordarsi di allegare il luogo del proprio domicilio o la disponibilità del soggetto familiare/convivente che da ospitalità durante la misura alternativa. In questi casi bisogna confrontarsi con l’educare di riferimento per la redazione del programma di trattamento. Tale programma, una volta concessa la semilibertà, bisognerà sempre portarselo dietro e leggere attentamente tutte le prescrizioni e precisamente i luoghi e gli orari da rispettare per un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine. Il programma trattamentale durante il periodo di semilibertà può essere modificato secondo le esigenze dell’interessato, quindi: orari, luoghi, attività svolte indicate nelle prescrizioni si possono modificare consultando l’educatore e inviando istanza di modifica alle prescrizioni al Magistrato di Sorveglianza. La concessione o il rigetto non avviene in tempi brevi poiché dopo la richiesta bisogna attendere l’udienza da parte del Tribunale di Sorveglianza competente (in questo caso non è il magistrato a decidere). Il detenuto ammesso alla semilibertà non potrà più fare richiesta per permessi premio, ma avrà a
disposizione 45 giorni durante l’anno di licenze premio. Anche in questo caso come per i permessi premio bisogna leggere attentamente le prescrizioni inserite dal Magistrato di Sorveglianza nell’ordinanza.

A.I.

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