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Martedì, 09 Ottobre 2018 10:27

Eppur qualcosa si muove (anche in carcere)

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Durante il periodo trascorso in carcere la vita di ciascun soggetto anche se astrattamente può sembrare un periodo morto una sorta di parentesi ferma, stabile, bloccata paradossalmente non è affatto così, perché il tempo trascorso in carcere vive dei cambiamenti durante il percorso e questi cambiamenti variano a secondo della pena inflitta (condanna) di ciascun individuo.

Si sa l’ingresso in un istituto penitenziario è devastante per coloro che hanno vissuto questa esperienza, ma non solo per i diretti interessati ma anche per i familiari e per tutte le persone a loro vicine. Dal primo giorno d’ingresso sarà un continuo evolversi di eventi che si presenteranno fino all’uscita definitiva dal carcere. Ebbene ribadire che tali eventi, circostanze che si vengono a formare da richieste che il soggetto può avanzare (previste dall’Ordinamento Penitenziario) devono essere monitorate dall’interessato seguendo i giusti accorgimenti.
Giusto per un orientamento iniziale, il detenuto dopo le prassi di identificazione, immatricolazione, visita medica, ecc, che non staremo qui a descrivere può avanzare delle specifiche richieste e far valere diritti riconosciuti per legge. In primis ha il diritto di avvertire i propri familiari, in questo caso sia dalla provenienza dalla libertà, sia nel caso di trasferimento in altro istituto di pena. Ha il diritto ad avere colloqui con il proprio difensore sin dal momento dell’ingresso e per tutta la permanenza in carcere. Inoltre, facendo richiesta attraverso l’Ufficio Matricola non viene preclusa la possibilità di nominare nuovi avvocati di fiducia.
Durante la fase processuale tramite difensore il detenuto può avanzare richiesta di arresti domiciliari da non confondere con la detenzione domiciliare (la prima è una misura cautelare mentre l’altra una misura alternativa), proprio perché si può richiedere prima che la sentenza possa diventare definitiva. In questo caso è il giudice a disporre gli arresti domiciliari se il fatto è di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. Invece, se nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, si ha avuto condanna per evasione, possiamo dire che automaticamente il giudice non darà nessuna concessione quindi si può anche non avanzare la richiesta. Nel caso di concessione l’imputato agli arresti domiciliari se non riesce a sostenersi per le esigenze personali e di vita può fare richiesta al giudice competente per recarsi a lavoro e una volta ottenuta l’autorizzazione può astenersi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle esigenze suddette.
Se invece la permanenza in carcere continua e dopo la sentenza definitiva di condanna (sempre in base alla pena inflitta e da espiare), la competenza per tutte le richieste che si andranno a presentare ovviamente maturando i termini previsti dalla legge per poter richiedere e ottenere misure premiali passa alla Magistratura di Sorveglianza del luogo in cui si sta scontando la pena e non dove si è commesso il reato. C’è da sapere che i termini suddetti per accedere ai benefici variano secondo la gravità e la tipologia del reato, dalla pena espiata e dal residuo pena ancora da espiare. Da questo momento tra le prime misure premiali c’è la liberazione anticipata. Una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio della liberazione anticipata è concesso dal Magistrato di Sorveglianza e compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. Si possono verificare cause per cui il beneficio non viene concesso, ma avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo motivato al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto. La presentazione della richiesta e facile si può fare personalmente, basta richiedere all’agente di polizia penitenziaria la c.d. domandina di liberazione anticipata, compilarla con i propri dati anagrafici, specificando il periodo semestrale per cui si richiedono i giorni e l’istituto di pena in cui si è stati nel periodo di riferimento, firmarla e consegnarla all’agente.
Ma le misure premiali non si limitano solo a queste, nell’universo al di qua delle mura, il tempo trascorso in detenzione può subire brusche accelerate, ma anche frenate, proprio in base ad esse. Seguiteci per conoscere come funzionano i permessi premio, l’articolo 21 e le misure alternative alla detenzione.

A.I.

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