Mercoledì, 03 Aprile 2019 14:52

Sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale

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Sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale Photo by Grimur Grimsson on Unsplash

Un indulto. Uno sconto di pena di circa un terzo per tutti coloro che tra il 2014 e il 2019 sono stati condannati per spaccio di droga. Nel momento storico attuale, caratterizzato dall’acuirsi dei più beceri sentimenti di populismo penale, può sembrare l’ennesima fake news, ma invece si tratta di una recente e dirompente, almeno per la popolazione detenuta, sentenza della Corte Costituzionale.

Ma andiamo con ordine. La sentenza di cui parliamo è la 40/2019, depositata l’08.03.2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13.03.2019, sentenza che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura e riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché sei”.

L’art.73 del decreto indicato è quello con il quale il Diritto Penale regolamenta la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, articolo che dalla sua originale stesura, nel 1990, è stato diverse volte rimaneggiato in base alle tendenze politiche in auge nel momento. Il comma 1 in oggetto ad oggi prevede, “all’esito di una tortuosa evoluzione normativa”, un minimo edittale di otto anni di reclusione fino ad un massimo di venti. L’art.4 bis del decreto di legge 30 dicembre 2005, n. 272 (misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, oltre a eliminare la distinzione tra droghe cosiddette “pesanti” e “leggere” anche per i fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 abbassava al minimo edittale portandolo da otto a sei anni, ma con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale dichiara il decreto costituzionalmente illegittimo (per dei vizi procedurali relativi all’art. 77 secondo comma Cost.) con conseguente ri-espansione della precedente quantificazione di pena, ossia otto anni.

Sui medesimi articoli inoltre il legislatore è intervenuto con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014 n. 10 (sostituendo il comma 5 dell’art. 73, trasformando la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in fattispecie autonoma di reato e riducendo il limite edittale massimo della pena detentiva da sei a cinque anni di reclusione) e con il decreto legge n.36 del 2014, convertito con modificazioni nella legge 79 del 2014 (diminuendo ulteriormente il massimo edittale della pena prevista per il fatto di lieve entità fissandolo nella misura di quattro anni di reclusione).

È in questa stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali che il giudice rimettente, la Corte di Appello di Trieste, e la stessa Corte Costituzionale, lamentano si sia progressivamente scavata la “profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio di fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve”, senza che il legislatore abbia provveduto a colmarla nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare.

Secondo i giudici delle leggi quello che si è venuto a creare è “un vasto iato sanzionatorio evidentemente sproporzionato sol che si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve entità è pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve. L’ampiezza del divario sanzionatorio condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Ne deriva la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui l’art. 3 Cost. oltre che al principio di rieducazione di cui all’art. 27 Cost.”.

La Corte era già intervenuta sul punto con la sentenza 222 del 2018 mettendo in evidenza come “una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla funzione rieducativa. I principi di cui agli art. 3 e 27 Cost. esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale in vista del progressivo reinserimento armonico della persona nella società che costituisce l’essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali è di ostacolo l’espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto e quindi soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e dunque destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui deve obbligatoriamente tendere”.

Alla luce di tutto ciò, e anche considerando i ripetuti inviti rivolti dalla Corte al legislatore ad adeguare la norma, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dichiarare l’illegittimità della norma nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei.

Ma perché, come dicevamo all’inizio, questa sentenza ha la portata di un indulto?

Come spiega il Compendio di Procedura Penale (Conso-Brevi-Bargis; Cedam 2014) riguardo alla declaratoria di incostituzionalità “ove la Corte non investa direttamente la norma incriminatrice, ma altra disposizione che incide sul trattamento sanzionatorio (come nel caso relativo al reato di spaccio di droghe “leggere”) al giudice dell’esecuzione va riconosciuto il potere di procedere (non già alla revoca della sentenza, ma) alla sostituzione della pena illegale rideterminandola in misura conforme al dictum del giudice delle leggi. La conformità a Costituzione della pena, in specie quella privativa della libertà personale, deve infatti essere costantemente garantita dal momento della sua irrogazione a quello dell’esecuzione”.

Quindi per tutti coloro che tra il 2014 e il 2019 sono stati condannati ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90 non resta che chiedere, prima che intervenga in senso contrario qualche altra sentenza o un intervento legislativo, un incidente di esecuzione in modo che venga ricalcolata in senso favorevole la pena irrogata.

G . D.

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